L'art. 104 del decreto legge n. 18 del 17/3/2020, come modificato con la legge di conversione n. 27 del 24/4/2020, ha stabilito che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti DAL 31 GENNAIO 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Nessun commento:
Posta un commento